IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno
1978, n. 38, e' sostituita dalla seguente:
    " d) interventi  occorrenti  per  assicurare  la  stabilita',  la
riparazione,   la   ricostruzione  di  fabbricati  urbani  di  civile
abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale,  purche'
non  a  servizio  di  aziende  agricole  e destinati alla residenza e
dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da  eventi
calamitosi dichiarati gravi;".