IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' sostituita dalla seguente: " d) interventi occorrenti per assicurare la stabilita', la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purche' non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi;".